TRIBUNALE DI BARCELLONA P. G. Il giudice in esito alla discussione delle parti; Ritenuto di non potere pervenire ad un proscioglimento nel merito dell'imputata C. in ordine al delitto a lei ascritto al capo B) della rubrica (art 582 c.p.); Ritenuta la rilevanza della questione di seguito sollevata poiche', qualora nella specie fosse applicabile per il suddetto delitto il termine triennale di prescrizione, il delitto medesimo, per il quale e' consentita l'irrogazione di pena c.d. paradetentiva, risulterebbe estinto gia' prima della adozione della sentenza appellata, pur tenendo conto di atti interruttivi e dei fatti sospensivi, questi ultimi ridotti a gg sessanta, se superiori, in caso di legittimo impedimento di imputato o di suo difensore; Ritenuta la non manifesta infondatezza della questione, atteso che il sistema normativo in un caso del genere impone un termine di prescrizione piu' breve (tre anni, e non cinque), mentre per fattispecie incriminatici obiettivamente meno gravi (come in caso degli altri delitti contestati) e che proprio per cio' non consentono l'irrogazione di pena paradetentiva, opererebbe il maggiore termine quinquennale se il fatto e' anteriore alla legge 251/'05, altrimenti persino il termine di anni sei; Ritenuta la inequivocabilita' della interpretazione in tal senso della novella che ha interessato l'art. 157, comma quinto, c.p. (cfr. Cass. Sez. Fer. 31 agosto 2006 n. 29786), atteso che non si rinvengono nel sistema altri reati che siano puniti con pene diverse dalle detentive e dalle pecuniarie; Ritenute, a questo punto, sia la irragionevolezza del nuovo sistema normativo, sia la violazione del principio di uguaglianza rispetto a situazione differenti, nel senso che restano disciplinati in modo piu' favorevole per il reo fatti considerati di piu' grave natura, sia obiettivamente, sia sotto il profilo normativo;