TRIBUNALE DI BARCELLONA P. G. 
 
    Il giudice in esito alla discussione delle parti; 
    Ritenuto di non potere pervenire ad un proscioglimento nel merito
dell'imputata C. in ordine al delitto a lei ascritto al capo B) della
rubrica (art 582 c.p.); 
    Ritenuta  la  rilevanza  della  questione  di  seguito  sollevata
poiche', qualora nella  specie  fosse  applicabile  per  il  suddetto
delitto il termine triennale di prescrizione,  il  delitto  medesimo,
per il quale e' consentita l'irrogazione di pena c.d.  paradetentiva,
risulterebbe  estinto  gia'  prima  della  adozione  della   sentenza
appellata, pur  tenendo  conto  di  atti  interruttivi  e  dei  fatti
sospensivi, questi ultimi ridotti a gg  sessanta,  se  superiori,  in
caso di legittimo impedimento di imputato o di suo difensore; 
    Ritenuta la non manifesta infondatezza  della  questione,  atteso
che il sistema normativo in un caso del genere impone un  termine  di
prescrizione  piu'  breve  (tre  anni,  e  non  cinque),  mentre  per
fattispecie incriminatici obiettivamente meno  gravi  (come  in  caso
degli altri delitti contestati) e che proprio per cio' non consentono
l'irrogazione di pena paradetentiva, opererebbe il  maggiore  termine
quinquennale se il fatto e' anteriore alla legge 251/'05,  altrimenti
persino il termine di anni sei; 
    Ritenuta la inequivocabilita' della interpretazione in tal  senso
della novella che ha interessato l'art. 157, comma quinto, c.p. (cfr.
Cass. Sez.  Fer.  31  agosto  2006  n.  29786),  atteso  che  non  si
rinvengono nel sistema altri reati che siano puniti con pene  diverse
dalle detentive e dalle pecuniarie; 
    Ritenute, a questo  punto,  sia  la  irragionevolezza  del  nuovo
sistema normativo, sia la violazione  del  principio  di  uguaglianza
rispetto a situazione differenti, nel senso che restano  disciplinati
in modo piu' favorevole per il reo fatti considerati  di  piu'  grave
natura, sia obiettivamente, sia sotto il profilo normativo;